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Inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica: l'ordinanza sindacale

"Disciplina urgente degli orari di chiusura e divieto di diffusione sonora relativa agli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande in via Amicarelli e via Marrone".

È il testo dell'oggetto dell'ordinanza nr. 1 firmata oggi dal sindaco di Lucera Giuseppe Pitta recante il seguente testo.

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011).

PREMESSO

  • che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio ed offrono ai giovani la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • che tali attività hanno costituito, sulla scorta delle ripetute segnalazioni di cittadini e numerose constatazioni fatte dagli organi di controllo, una causa oggettiva di disturbo, disagio e pericolo nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne;
  • che sulla base delle ridette segnalazioni tali inconvenienti si registrano, prevalentemente, in corrispondenza di zone di rilevanza storico culturale e che, ivi permanendo anche la residenza di numerose famiglie con persone di età anche anagraficamente avanzata, resta di dovere assicurare alle predette la tutela della tranquillità e del riposo;
  • che gli assembramenti, derivanti dalla frequentazione dei descritti esercizi di somministrazione (anche all’esterno), creano anche un rallentamento (rectius– blocco) dei mezzi di soccorso accentuato dalla conformazione morfologica del centro storico cittadino;
  • che i descritti fenomeni possano diventare concausa di situazioni sensibili per la sicurezza, il pubblico decoro nonché l’immagine di una Città d’arte come Lucera;

VALUTATO

  • di dover contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici rispetto a quelle dei residenti. Rimarcando il diritto dei predetti a vivere una vita normale, nel rispetto della quiete, del diritto al sonno ed alla salute fisica e psichica;
  • di dover espletare l’inderogabile compito di salvaguardia del decoro urbano, della politica di contrasto alla devianza sociale;
  • preminente il compito di tutelare il diritto alla salute, al riposo ed alla tranquillità dei residenti, nonché la fruibilità della viabilità soprattutto nei casi di emergenza;

RITENUTO necessario stabilire nella città specifiche disposizione inerenti gli orari di chiusura delle attività commerciali interessate dal fenomeno c.d. della “malamovida” al fine di normalizzare l’equilibrio cittadino notturno;

VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95;

VISTO la legge 48/2017 in special modo riferente al potere/dovere d’intervento del sindaco in materia;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 54 (alla luce delle modifiche ex art. 8 L. 48/2017 ss.mm.ii.);

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il dispositivo L.R. 24/2015 ss.mm.ii. Codice del Commercio Reg. Puglia ed Regolamento d’attuazione della Reg. Puglia n. 11/2020;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Lucera;

VISTO in particolare il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Lucera, art. 47 c. 2: “…Ripetuti interventi degli organo di vigilanza a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata e uscita da pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell’orario di chiusura in deroga alle disposizioni generali…”;

CONSIDERATA la contingibilità ed urgenza della tematica, sottolineata anche dalle Forze di Polizia che sono ripetutamente intervenute sul posto, (nota prot. n. 967 del 05.01.2023 ricostruttiva del fenomeno), nonché, in ultimo, dall’esposto, per immissioni sonore notturne, firmato per adesione da un numero ingente di cittadini residenti ed inviato alle Autorità competenti;

CONSIDERATO che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – “nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico di alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell’orario di chiusura, al fine di assicurare, all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la ratio di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi” (sul punto T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708, in “Foro amm. TAR”, 2007, 11, p. 3416);

CONSIDERATO altresì che la ratio di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell’esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in “Foro amm. TAR” 2006, 5, p. 1596);

CONSIDERATO infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che “il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell’area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe” (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582, in “Foro amm. TAR”, 2007, 5, p. 1544) e che tale nesso causale risulta in atti;

CONSIDERATO l’assoluta, urgente ed indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità con la limitazione dell’apertura, nelle ore notturne di esercizio, nonché della inibizione della diffusione sonora in ogni ora del giorno e della notte (data la conformazione morfologica delle zone interessate e dal comportamento tenuto dagli esercenti e dagli avventori, più volte sanzionato e relazionato dalle Forze di Polizia) al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza, il decoro ed il diritto al riposo della persone ivi residenti ed adiacenti, nonché l’immagine dell’intera Città.

CONSIDERATO che il pregiudizio ai suddetti interessi, nelle zone considerate, è inconfutabilmente determinato ed alimentato dall’apertura al pubblico nelle ore serali e notturne dei pubblici esercizi;

CONSTATATO che nella fattispecie, chiara è la necessità di un intervento urgente in vista della possibilità del reiterarsi del fenomeno del descritto fenomeno lesivo della quiete, sicurezza, ordine pubblico ecc. ecc. e che a tal uopo sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento amministrativo;

RITENUTO quindi di dover adottare un’Ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell’orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne degli esercizî di somministrazione interessati nonché di totale inibizione alla diffusione sonora;

ORDINA

a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande con sede legale/operativa in Lucera (FG) nella via Amicarelli dal civico n. 1 al n. 22 e quelli con sede legale/operativa nella via Marrone ai civici n. 1, 3 e n. 5, il divieto assoluto h24 di diffusione sonora (interna ed esterna) e la chiusura dell’esercizio e di ogni connessa attività dalle ore 01:00 alle ore 06:00, per la durata di mesi 4 (quattro) a partire dalla data odierna, eventualmente prorogabili, ove ciò si renda necessario inteso il quadro di riferimento.

AVVERTE CHE

nei confronti dei trasgressori, di quanto previsto dalla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 500,00 a € 5000,00, oltre le ulteriori sanzioni amministrative ed accessorie, nonché quelle penali previste dalla legislazione vigente.

N.B. Nel caso in cui le violazioni previste, commesse dai gestori dei pubblici esercizi comunque interessati dal provvedimento, dovessero essere riscontrate per due volte in un anno solare, verrà applicata ai trasgressori la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per n. 3 (tre) giorni consecutivi. La predetta sanzione sarà applicata nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.

Dopo la prima applicazione della sanzione accessoria, la medesima verrà nuovamente applicata per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Lucera;

- la comunicazione della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, per le competenze e prerogative di legge;

- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza:

  • alla Questura di Foggia;
  • al Commissariato P.S. Lucera;
  • alla Compagnia Carabinieri Lucera;
  • alla Tenenza Guardia di Finanza di Lucera;
  • al Comando Polizia Locale di Lucera;
  • agli Organi di stampa.

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