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Vincenzo De Peppo assolto perché "il fatto non sussiste". Un calvario partito nel 2011

Risultato non di facile soluzione per gli avvocati Luigi ed Antonella Follieri, in un percorso tortuoso iniziato nella primavera del 2011.

Due vicende. Una riguardava la Lucera Service e vedeva quali persone offese i Colatruglio, Donato e Antonio, rispettivamente padre e figlio. Erano i tempi dell’amministrazione Dotoli e del tribunale di Lucera non ancora soppresso e con la Procura guidata da Domenico Seccia. Il fatto risale alla primavera del 2011. Quel caso andò in prescrizione perché la tentata concussione divenne poi ipotesi di tentata corruzione e il tribunale dovette appunto dichiarare prescritto il procedimento per decorrenza dei termini.

Archiviata questa prima vicenda, ve ne era però un’altra, risalente allo stesso periodo (che rimase tentata concussione, quindi tempi più lunghi rispetto al primo evento giudiziario), tra aprile e maggio del 2011, che aveva portato il tribunale di Foggia il 25 novembre dello stesso anno a condannare Vincenzo De Peppo, per tentata concussione in danno dell’arch. Stefano Serpenti (noto per aver presentato negli anni diversi progetti e realizzazioni o interventi), a quattro anni di reclusione (pensa sospesa) e al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Lucera pari a 10.000 euro in quanto dichiaratosi parte civile. Come evidenziato il reato di tentata concussione non ha gli stessi tempi di prescrizione della tentata corruzione (sette anni e mezzo), cosicché l’avv. Luigi Follieri impugnava la sentenza di primo grado, che veniva però confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 14 febbraio 2012. «Una conferma, quella della Corte d’Appello di Bari – ha riferito l’avv. Follieri interpellato dalla nostra redazione –, fatta in maniera violenta, a tal punto che presentato il ricorso per Cassazione a Roma (curato dagli avvocati difensori Luigi e Antonella Follieri, quest’ultima penalista operante nella capitale, ndr), il risultato è stato non l’insufficienza di prove etc., ma che De Peppo è stato assolto perché “il fatto non sussiste”, annullando senza rinvio la sentenza di condanna».

Ed è proprio l’avv. Antonella Follieri a commentare gli sviluppi che hanno portato al risultato di assoluzione con la formula suddetta: «La sentenza di Appello, meramente assertiva e per nulla motivata in ordine ai profili di censura evidenziati nell’atto, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione che ha così finalmente fatto giustizia – ha aggiunto – riconoscendo con la più ampia formula liberatoria l'insussistenza del fatto e del reato contestato, nonostante lo stesso si fosse nelle more prescritto».

La sentenza è dello scorso 12 gennaio 2023. Le motivazioni, dopo novanta giorni.

La sezione che ha emesso la sentenza è la VI, che non è la stessa che ha ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione, infatti, come ha spiegato dettagliatamente l’avv. Antonella Follieri, la selezione sull’ammissibilità dei ricorsi non la fa la sezione assegnataria: «La VI sezione è quella alla quale il ricorso è stato assegnato dopo aver superato il vaglio di ammissibilità preliminare, ma ciò non vuol dire che i ricorsi, una volta superato tale vaglio, non possano essere in un secondo momento dichiarati inammissibili». In ogni caso è chiaro comunque che la sezione assegnataria è padrona nel ritenere o meno ammissibile un ricorso pur in presenza del superamento del vaglio di ammissibilità. In sintesi ci sono due stadi per l’ammissibilità di un ricorso, ovvero un primo vaglio preliminare rispetto al quale si fa uno sfoglio dei ricorsi e se il ricorso in questione viene ritenuto manifestamente inammissibile viene mandato alla VII sezione, che è quella dedicata a ciò. La penalista ha però invitato a tenere presente che comunque anche la VII sezione potrebbe, come è già capitato, accogliere un ricorso ad essa inviato in quanto ritenuto inammissibile, quindi non è mai detta l’ultima parola: «In ogni caso il fatto che fosse stata fissata l’udienza rappresentava già un piccolo passo avanti: in particolare va fatto presente che nel momento in cui il ricorso viene affidato a una sezione che va dalla I alla VII, già si è superato un primo gradino per la sua ammissibilità».

In questo caso i Follieri hanno stravinto, permettendo così a Vincenzo De Peppo di uscire a testa alta da un tunnel che sembrava interminabile.

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