Comune di Lucera. ORDINANZA N. 12 del 12-07-2024, Registro Generale n. 68.
Oggetto: Regolamentazione della circolazione dei velocipedi a propulsione elettrica e/o a pedalata assistita, dei monopattini elettrici e di qualunque mezzo di trasporto se non ad esclusiva propulsione muscolare nella Villa Comunale e nel Centro storico della città.
IL SINDACO
Premesso
- che la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale costituiscono una priorità per l'Amministrazione Comunale;
- che la libera e democratica vivibilità degli spazi pubblici è tutelata, promossa e salvaguardata dall'Amministrazione Comunale;
Considerato
- che all'interno della Villa Comunale is registra una costante presenza di anziani e minori che necessitano di tutela;
- che nel medesimo spazio pubblico, negli anni precedenti, alcuni pedoni sono stati investiti da velocipedi;
- che la stagione estiva, di per sé, aumenta lo stazionamento all'esterno dei cittadini soprattutto di sera;
- che vi è la necessità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, di garantire a cittadini e turisti la piena ed incondizionata sicurezza della fruibilità di tutti i luoghi con particolare attenzione a quelli più vocati all'aggregazione;
- che è in fase di attuazione il Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Lucera;
Ritenuto
- necessario, per al sicurezza urbana e per la sicurezza della circolazione pedonale e stradale, procedere, all'interno dela Villa Comunale e p.zza MATTEOTTI nonché nel pieno centro storico (via/p.zza DUOMO - NOCELLI - BOVIO - SAN DOMENICO - ZUPPETTA - MAZZACCARA - D'ANGIO' - SALANDRA - AMICARELLI - MARRONE - D'ANGICOURT - FEDERICO II) all'istituzione del divieto permanente di circolazione dei velocipedi a propulsione elettrica e/o a pedalata assistita, dei monopattini elettrici e di qualunque mezzo di trasporto se non ad esclusiva propulsione muscolare;
Visto
- l'art. 4 del D.L. n. 14/2017, cosi come convertito dalla L. 48/2017: "...si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree...";
- l'art. 5 .c 5 D.Lgs 267/2000: "Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti";
- li D. Lgs 285/1992, Codice della Strada;
- il D.P.R. 485/1992 Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- lo Statuto Comunale;
Ritenuto
necessario ed indispensabile intervenire ed adottare la presente Ordinanza, utilizzando i poteri del Sindaco conferiti dal Decreto Minniti ss.mm.ii. così come ha ampliato li potere di Ordinanza di cui all'art. 50 del D.Lgs 267/2000, per le ragioni in premessa;
Ritenuto
vertere, nella fattispecie in argomenti, il sussistere della motivazione per contingibilità ed urgenza;
Tutto ciò premesso,
a partire dal 15.07.2024 e fino al 30.09.2024, negli orari compresi tra le ore 16,00 e le ore 06,00 di ogni giorno della settimana e del mese:
- L'istituzione, all'interno della Villa Comunale, p.zza Matteotti, nonché nel pieno centro storico (via/p.zza DUOMO - NOCELLI -BOVIO - SAN DOMENICO - ZUPPETTA - MAZZACCARA - D’ANGIO' - SALANDRA - AMICARELLI - MARRONE - D'ANGICOURT - FEDERICO I) del divieto permanente di accesso edi circolazione dei velocipedi a propulsione elettrica e/o a pedalata assistita, dei monopattini elettrici e di qualunque mezzo se non ad esclusiva propulsione muscolare; fanno eccezione esclusivamente gli eventuali mezzi la servizio delle FF.PP. e disabili;
- La violazione della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 da un minimo € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- Per la determinazione del pagamento in misura ridotta si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 689/1981;
- Avverso la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, può essere presentato ricorso dinanzi al TAR Puglia, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla notificazione.
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo telematico del Comune di Lucera per la pubblica conoscenza come per Legge.
- Viene trasmessa, per le rispettive competenze nonché per li controllo sull'esecuzione, ala Polizia Locale di Lucera, alle Forze dell'Ordine presenti in Lucera, quali Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.
- Copia della presente viene inviata al Prefetto di Foggia-Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, per i poteri e le prerogative di legge.
Il Frizzo