Comune di Lucera. ORDINANZA N. 13 del 12-07-2024, Registro Generale n. 69
Oggetto: Divieto di diffusione sonora relativa ad ogni esercizio pubblico e commerciale ubicato in via Amicarelli e in via Marrone dal 15 luglio al 30 settembre 2024.
IL SINDACO
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, poiché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio ed offrono ai giovani la possibilità di intrattenersi all'interno del territorio comunale;
- tali attività hanno però costituito, sulla scorta delle ripetute segnalazioni di cittadini e numerose constatazioni fatte dagli organi di controllo, una causa oggettiva di disturbo della quiete pubblica e del sonno, con espressioni di disagio e pericolo nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne;
- le predette segnalazioni, seguite da ripetute contestazioni di violazioni elevate dai locali presìdi di Forze dell'Ordine e Forze di Polizia, hanno evidenziato che il fenomeno del disturbo della quiete pubblica e del sonno, nelle ore serali e notturne, è principalmente circoscritto da un'area ben delimitata all'interno del centro storico di Lucera, specificatamente in Via Amicareli e via Marrone;
- l’art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
- l’art. 54 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- l’art. 50 comma 7bis del D.Lgs n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) prevede che "al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna";
- che questa Pubblica Amministrazione, al fine di contemperare el esigenze della cittadinanza residente con quelle degli esercenti il libero commercio interessate dal fenomeno, è già precedentemente intervenuta con Ordinanza Sindacale ai sensi del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. sopprimendo la diffusione sonora interna ed esterna per le attività commerciali interessate, anche e quantunque all'uopo autorizzate;
- che tale strumento ha sortito gli effetti sperati, volti alla tutela dell'interesse pubblico, nel periodo di cogenza e fino alla data odierna, tanto che le doglianze dei residenti quanto la necessità di intervento della forza pubblica in funzione inibitoria si sono azzerate;
Riscontrato che il fenomeno delle diffusioni sonore causanti il disturbo della quiete pubblica e del sonno nelle ore serali e notturne nella predetta area del centro storico, circoscritta alla Via Amicarelli e via Marrone di questo Comune, crea tutt'oggi ancora un forte disagio alla popolazione residente, come attestano le numerose segnalazioni di criticità rilevate dal locale Comando Carabinieri e dalla Questura di Foggia pervenute al protocollo di questo Comune;
Valutato che, nelle more della definizione di un puntuale Regolamento Comunale, da condividere nelle sedi istituzionali, previo coinvolgimento delle associazioni di categoria, a tutela della quiete pubblica e del sonno nelle ore serali e notturne, occorre intervenire nuovamente con strumenti di urgenza per tutelare la "vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché della sicurezza ed ordine pubblico", per contrastare attività che rappresentino "l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
Ritenuta preminente l'esigenza di operare con imparzialità, puntualità, opportunità e congruità al fine di contemperare le contrapposte esigenze degli operatori economici con quelle dei residenti, rimarcando in ciò, tanto la libera espressione dell'attività commerciale, quanto il diritto dei residenti a vivere una vita normale, nel rispetto della quiete, del diritto al sonno ed alla salute fisica e psichica;
Considerato che
- la giurisprudenza intervenuta in materia ha evidenziato con vigore il dovere delle Amministrazioni Comunali di dare seguito alle segnalazioni in materia di inquinamento acustico, intervenendo con gli strumenti più idonei (TAR Sardegna, con la sentenza 4 ottobre 2023, n. 707); di recente, il Consiglio di Stato, esprimendosi in materia, ha avuto modo di chiarire e puntualizzare che: "L'ordinanza di cui all'art. 9 L. n. 447/1995 prescinde dal rispetto dei limiti di emissione sonora stabiliti ex lege, in quanto non è possibile escludere un pregiudizio per la salute pubblica anche qualora il rumore si mantenga al di sotto delle soglie previste per la specifica zona acustica". In detta pronuncia, il Collegio ha infatti affermato che le ordinanze ex art. 9 possono essere adottate non solo per tutelare la salute pubblica intesa in senso stretto, come assenza di patologie, ma anche per garantire la quiete pubblica, intesa come "condizione dei luoghi che consenta un sereno dipanarsi della vita dei residenti". In questa stessa prospettiva, è stato ritenuto irrilevante anche che li rumore prodotto rispettasse i valori limite di emissione previsti per la zona acustica in questione, ravvisandosi il presupposto della "urgenza" di cui all'art. 9 L. n. 447/1995 nel fatto stesso che li disturbo fosse percepito da molti residenti e ha individuato la "eccezionalità" della situazione nell'assenza di strumenti ordinari, diversi dal provvedimento contingibile e urgente, che fossero in grado di tutelare tempestivamente la quiete pubblica. In tale prospettiva, si è chiarito che la valutazione di "eccezionalità" "non consegue necessariamente alla magnitudine dell'evento cui si intende far fronte, ma di contro è mera funzione dell'assenza di strumenti ordinari che possano avere al medesima efficacia"; la nozione di "salute pubblica" deve essere intesa in senso ampio (ossia come "complessiva situazione di almeno accettabile benessere psico-fisico") e per la "necessità" e la "urgenza" del provvedimento ex art. 9 è sufficiente che numerose persone abbiano subito un disturbo al riposo e allo svolgimento delle loro attività quotidiane.
- sulla base delle segnalazioni tali inconvenienti si registrano, prevalentemente, in corrispondenza di dette zone di rilevanza storico culturale e che, ivi permanendo anche la residenza di numerose famiglie con persone di età anche anagraficamente avanzata, resta di dovere assicurare alle predette la tutela della tranquillità e del riposo;
- gli assembramenti, derivanti dalla frequentazione dei descritti esercizi di somministrazione (anche all'esterno), creano anche un rallentamento (rectius - blocco) dei mezzi di soccorso accentuato dalla conformazione morfologica del centro storico cittadino;
- i descritti fenomeni diventano concausa del fenomeno dei bivacchi di persone in stato di ebrezza e dello spaccio di stupefacenti, e che ciò, per ovvietà, lede la sicurezza, il pubblico decoro nonché l'immagine di una Città d'Arte come Lucera;
- “la ratio di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona" (T.A.R. Lombardia, sez. III, 24.05.2006, n. 1264);
- “Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi” (T.A.R. Veneto, n. 1582/2007);
Ritenuta la concreta ed assoluta necessità di intervenire, da parte della scrivente Autorità, a tutela della quiete pubblica e del sonno, nei luoghi presso i quali sono presenti esercizi pubblici e commerciali ubicati nella Via Amicareli e nella via Marrone, anche ove in possesso di nulla osta acustico, il divieto assoluto di diffusione sonora esterna e/o diffusa dall'interno verso l'esterno, con ogni modalità di strumento di diffusione, ad eccezione del periodo dal 12/08/2024 al 18/08/2024, periodo in cui ricadono le Feste Patronali e nelle quali, previe le previste autorizzazioni, sarà consentita anche la musica esterna con l'emanazione di idonea ordinanza. È consentita la diffusione sonora interna agli esercizi ubicati nelle predette vie che deve essere svolta nel rispetto della Legge 447/95, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di inquinamento acustico e/o di tutela della quiete pubblica e privata.
Visto l'art. 41 Cost.: "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a fini sociali e ambientali";
Visti gli artt. 659 e 660 c.p.;
Visto il T.U.L.P.S.;
Vista la .L. 48/2017;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 54, come modificati dalla L. 48/2017 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale del Comune di Lucera;
ORDINA
dal 15 luglio al 30 settembre 2024, ad ogni esercizio pubblico e commerciale ubicato in via Amicarelli e in via Marrone, anche ove in possesso di nulla osta acustico, il divieto assoluto di diffusione sonora esterna e/o diffusa dall'interno verso l'esterno, con ogni modalità di strumento di diffusione, ad eccezione del periodo dal 12/08/2024 al 18/08/2024, periodo in cui ricadono le Feste Patronali.
AVVERTE CHE
- l'inottemperanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis c. 1bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si procederà all'adozione del provvedimento di sospensione NON INFERIORE A GIORNI 3 (TRE) dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS;
- l'inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto precedente PUO' COMPORTARE LA REVOCA dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, TULPS.
Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia ad Ordinamento Generale cureranno le attività rivolte ad accertare l'ottemperanza al contenuto della presente Ordinanza.
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg. 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120.
DISPONE
- •la comunicazione della presente ordinanza a Sua Eccellenza li Prefetto di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, per le competenze e prerogative di legge;
- alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Lucera;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza:
- alla Questura di Foggia;
- al Commissariato di P.S. di Lucera;
- alla Compagnia Carabinieri di Lucera;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera;
- al Comando di Polizia Locale di Lucera;
- agli interessati ed organi di stampa.
Il Frizzo