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Lucera. Ciro Tibello: «La Corte d'Appello non potrà decidere diversamente»

LUCERA – Non ci si vedeva da diverso tempo con il dott. Ciro Tibello, vicepresidente e consulente tecnico del Comitato “Santa Maria delle Grazie - Zona 167”. E così lo abbiamo intervistato alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione nell’ambito del giudizio intentato dal Comune di Lucera avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari sugli indennizzi dei suoli della 167. Gli incontri di Tibello con Il Frizzo hanno sempre riguardato, come si ricorderà, la famosa vicenda, che abbiamo seguito passo dopo passo, dei suoli in zona 167, una vicenda lunghissima che ha visto alla fine il comitato opporsi alla richiesta di somme da parte del Comune.

Ebbene, il comitato ha avuto ragione nelle varie sedi, inclusa quella del Consiglio di Stato (e questo dato serve anche a mettere decisamente a tacere chi ipotizza – vieppiù con un pizzico di malcelata malafede – che si sia voluto illudere le centinaia di cittadini aderenti alle iniziative intraprese fin dal 2011 dal comitato), fino a quando si è arrivati addirittura alla Corte Suprema di Cassazione, con un’opposizione da parte del Comune a quelle che erano le vittorie dello stesso comitato, con delle ragioni in alcuni casi anche schiaccianti. Ebbene, la sentenza della Corte di Cassazione è finalmente arrivata, ma a colpire sono stati principalmente due punti, il primo riguardante la firma della sentenza da parte del solo presidente della medesima Corte (basti pensare che in un caso che si potrebbe definire "fotocopia" ma avvenuto nel Comune di Torremaggiore si è verificato da parte della Corte di Cassazione il rigetto totale, con la sentenza recante la firma sia del presidente – lo stesso del caso di Lucera – ma anche addirittura del relatore). «Noi non l’abbiamo letta come una decisione collegiale – ha esordito Tibello –, perché ci ha sorpreso che manchi la firma del relatore». L’altra questione riguardava invece i cosiddetti cinque motivi: tre sono stati respinti dalla Cassazione, mentre il quarto e il quinto sono stati accolti. Abbiamo dunque chiesto a Tibello di commentare nei dettagli queste particolarità anche con riferimento all’aver rimandato la decisione per una riquantificazione alla Corte d’Appello di Bari.

Il vicepresidente del comitato ha dunque innanzitutto spiegato che il contenzioso nasceva dinanzi al TAR Puglia, la cui sentenza era stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che a sua volta aveva dichiarato il difetto rimettendo la questione dinanzi al tribunale ordinario. Ebbene, il tribunale di Foggia aveva accolto parzialmente il ricorso: la Corte d’Appello aveva deciso che nulla era dovuto dai millequattrocentodiciotto componenti del comitato. Per quanto concerneva invece la sentenza della Cassazione, Tibello ha voluto innanzitutto specificare che la questione della sottoscrizione era un problema squisitamente giuridico in merito al quale sarebbero stati quindi gli avvocati a prendere una decisione: «Essa risulta firmata dal solo presidente, ma egli in questo caso avrebbe dovuto motivare il perché la sentenza non rechi le firme anche del consigliere e del relatore».

Entrando poi nel dettaglio della stessa sentenza, Tibello ha chiarito che la Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, quello relativo al conguaglio, ma «il problema è che questa parte di motivazione sembra strana, perché è stata risolta col terzo motivo, che invece è stato respinto». Il problema principale però, a dire del vicepresidente del comitato, è che la Corte di Cassazione dice che la Corte d’Appello dovrebbe quantificare il costo al fine di garantire il perfetto pareggio tra entrate e uscite. In particolare, la stessa Corte richiama l’articolo 35, ma ha trascurato, sempre secondo Tibello, quello che invece è emerso e cioè che il Comune di Lucera non ha completato gli espropri. Il problema allora è che nel momento in cui non si è fatto ciò, l’acquisizione in capo al Comune delle aree interessate della 167 è avvenuta con un’azione di risarcimento dei danni. Ora la Corte d’Appello dovrebbe pronunciarsi sul quarto e sul quinto motivo.

Come comitato si sarebbe comunque cercato più di una volta di intavolare una trattativa col Comune per cercare di trovare una soluzione conciliativa, ma l’Ente continuerebbe a ignorare che dal 2011, cioè quando è iniziato il contenzioso, la 167 si è interessata a una serie di altre iniziative, ognuna delle quali avrebbe dovuto obbligare la struttura tecnica comunale a rifare i conteggi. Il contenzioso nasce infatti sull’intera superficie del comparto, ma nelle more del contenzioso, alla superficie dello stesso comparto ne erano state tolte alcune. Tibello spera, in ogni caso, che il Comune si renda conto che nel suo caso si tratta di una vittoria di Pirro: «Io, come ho sempre fatto in qualità di rappresentante del comitato, invito il Comune a riesaminare con calma la questione, perché non è che la Corte d’Appello potrà decidere diversamente, in quanto l’Ente non potrà mai superare la soglia del costo di acquisizione delle aree». A tal proposito Tibello ha invitato a considerare il fatto che il Comune avrebbe dovuto acquisire le aree interamente quand’era ora e tempo.

Comunque, va detto che se non altro la parte politica attuale, a differenza di quella tecnica, pare un po’ più aperta. Si aspetta ora l’imminente assemblea del comitato, alla quale la stessa parte politica dovrebbe presenziare, con la speranza che cominci finalmente un dialogo "sul velluto" per entrambi.

Che poi sono la stessa cosa.

Greta Notarangelo

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