Il settimo punto del Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 29 aprile concerneva le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
Sull'argomento è subito intervenuto il consigliere di minoranza Fabrizio Abate, il quale ha ricordato di aver già sollevato in commissione la questione della parola "non" mancante nella copia in suo possesso. Il riferimento era in particolare all'articolo 540 del Codice Civile, laddove si dice che il coniuge superstite ai sensi e per gli effetti di tale articolo anche quando concorre con altri chiamati è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Il consigliere non capiva il senso di ciò, pertanto il sindaco Giuseppe Pitta ha ritenuto opportuno intervenire per chiarire tale passaggio e ha spiegato che il caso è quello del coniuge superstite magari coerede: «Si presume che quell'abitazione essendo proprietà di coeredi possa essere anche seconda casa: questo è a mio parere il caso in cui una casa dovesse essere ereditata da più persone e quindi avere il requisito della seconda casa, dunque se ne fa carico chi fra tutti i coeredi ha il diritto di abitazione». Quello era a dire di Pitta il senso della norma. A confermarlo è stato il Direttore di Ragioneria dott. Raffaele Cardillo, il quale ha espresso il dubbio che cambiare la dicitura significava andare incontro alla necessità di ulteriori pareri, infatti c'era stato anche quello dei Revisori: «Aggiungere o meno un termine fa diventare la questione complessa».
Prendendo atto di ciò e dell'interpretazione data dal sindaco, Abate ha allora suggerito di aggiungere semplicemente "sulle abitazioni diverse da quella di residenza", ovvero la seconda casa. Il consigliere è quindi passato a focalizzare l'attenzione sulla norma che prevede che i coniugi possono avere dimora abituale in due posti diversi e dunque godere entrambi dell'esenzione ovviamente a certe condizioni, e fin qui nulla di strano. Il consigliere ha poi ricordato che nel periodo in cui era assessore al Bilancio il Comune di Lucera fece un accordo territoriale con le associazioni provinciali per poter ottenere il canone concordato, tuttavia la norma prevede che i contratti siano muniti di attestazione di rispondenza al contenuto economico, allora Abate ha chiesto chi debba rilasciare tale attestazione e se sia un obbligo di legge, sottolineando la necessità di approfondire la questione, oltre a quella di verificare se vi fossero altri refusi nei vari commi. A rispondere al quesito del consigliere è stato il presidente Pietro Di Carlo, il quale ha spiegato che l'attestazione viene rilasciata dalle stesse associazioni di categoria. Il segretario invece ha dato ad Abate risposta in merito all'articolo 540 del Codice Civile a cui il consigliere aveva fatto riferimento nel suo precedente intervento: «In realtà proprio perché si parla di diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, va da sé che non potrebbe mai essere una seconda casa, quindi dobbiamo immaginare quelle ipotesi residuali in cui la prima abitazione non fruisca dell'esenzione: in tal caso il coniuge è tenuto a pagare».
Così l'accapo è stato finalmente approvato.