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Ma si può fare un sondaggio online “Vota il candidato Sindaco”?

Molte cose si possono fare, bisogna però capire come, soprattutto quando ci sono in ballo diritti fondamentali delle persone. È necessario infatti valutare i profili giuridici connessi alla pubblicazione di un sondaggio avente ad oggetto le preferenze elettorali relative a candidati alla carica di Sindaco, nel contesto di una campagna elettorale.

I profili più critici riguardano la protezione dei dati personali, la correttezza dell’informazione e la trasparenza. Non va dimenticato che è vietata la pubblicazione e diffusione di sondaggi nei 15 giorni antecedenti la data delle elezioni, quindi va previsto oscuramento o rimozione di contenuti persistenti e il controllo sulla diffusione. Inoltre, è obbligatorio garantire la trasparenza metodologica dei sondaggi.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali va considerato che il trattamento dei dati relativi alle opinioni politiche rientra tra le categorie particolari di dati, disciplinata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (art. 9, GDPR 679/2016). A norma del quale è necessario il consenso esplicito dell’interessato e devono essere rispettati i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, predisponendo informative privacy complete e misure di sicurezza adeguate, per evitare accessi non autorizzati alle opinioni politiche dei partecipanti.

Inoltre, il sondaggio deve esplicitare se ha una natura tecnica, cioè con pretesa di rappresentatività statistica oppure se è privo di valore scientifico, perché ne conseguono diversi obblighi normativi applicabili. Si consideri che la mancanza di rappresentazione può essere fuorviante e integrare una forma di comunicazione ingannevole che incide sull’elettorato.

A tal fine anche le verifiche sulla maggiore età possono rilevare, per evitare distorsioni sul campione di voto. Non meno importante è la previsione di sistemi che garantiscano unicità e integrità del voto, mediate limitazioni tecniche che prevengano votazioni multiple.

A riguardo potrebbero, infatti, intervenire AGCOM e Garante privacy, con sanzioni amministrative di non poco conto; pertanto, è sempre opportuno qualificare correttamente lo strumento, evitare la raccolta di dati personali (anche l’indirizzo IP è un dato personale) o anonimizzarli, rispettare i limiti temporali, garantire trasparenza e correttezza comunicativa, adottare misure tecniche idonee a prevenire manipolazioni.

Avv. Marco Pagliara

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