Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e materiale metallico su tutto il teritorio comunale in occasione della Festa Patronale 2025.
IL SINDACO
CONSIDERATO che in tutto il mese di Agosto 2025 sono stati coorganizzati e patrocinati eventi collegati alle festività patronali che si svolgeranno in tutto il centro storico ed in altre zone individuate;
VISTO
- che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
- che, nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie dell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
PREMESSO
- che nei giorni centrali del mese di Agosto 2025, come ogni anno, il centro cittadino della Città diventerà teatro di molteplici manifestazioni, tra cui quelle in ricorrenza della festa patronale, che richiamano, puntualmente, moltitudini di visitatori;
- che al fine di coinvolgere e valorizzare il più possibile tutti i quartieri cittadini talune manifestazioni sono state delocalizzate dal centro storico e poste in prossimità di p.zza Matteotti, Anfiteatro Augusteo, Fortezza Svevo-Angioina, ecc. Per tale delocalizzazione di eventi tutto il territorio comunale acquista rilevanza ai fini della presente ordinanza;
CONSIDERATA l'eccezionalità dell'evento;
Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 50;
Visto il Decreto legge 23/05/2008 n. 92, convertito in legge 24/07/2008 n. 125;
Visto il Decreto Minniti in tema di sicurezza urbana;
Viste le normative vigenti;
Tutto ciò premesso,
RILEVATO
- che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- che altresì si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato;
DATO ATTO
- che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;
CONSIDERATO
- che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli e risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;
- che la tematica è emergente nella stessa forma e misura sia per gli ambulanti che per gli esercizi di vendita di alimenti e bevande attraverso macchinette distributrici automatiche che funzionano senza personale alla vendita.
ORDINA
Per il periodo dal 12 al 17 Agosto 2025 dalle ore 18:00 alle ore 5:00 per tutto il centro storico e aree limitrofe a vario titolo interessate da manifestazioni - processioni - concerti - cortei ed eventi.
- Il divieto vendita, da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, di bevande in contenitori di vetro o materiale metallico;
- il predetto divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette a mezzo di distributori automatici e/o esercizi ambulanti;
- il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro o materiale metallico in pubblica via;
Per i giorni dal 12 al 17 Agosto 2025 dalle ore 15:00 fino al termine degli eventi, in tutte le vie interessate dal passaggio delle processioni e cortei:
- il divieto di occupare il suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere o qualsivoglia elemento di arredo, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, durante il passaggio delle predette Processioni e Cortei;
Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, per la violazione della presente Ordinanza (ai divieti di vendita, somministrazione e consumo di alcol, su citati) sono previste sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, significando che, in presenza di due violazioni della presente Ordinanza, si procederà a ridurre l'orario di apertura al pubblico, in caso di pubblici esercizi, o a disporre la chiusura temporanea dell'attività, in caso di attività commerciali.
Si fa, inoltre, presente che chiunque abbandona rifiuti, non pericolosi e non ingombranti, sul suolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro, così come previsto dagli artt. 9 e 64 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/06/2003 ss.mm.ii. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto.
INFORMA
che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso:
- Entro 60 GG al TAR Puglia ai sensi della L. n.1034 del 1971 e successive modificazioni;
- Entro 120 GG al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 1199del 1971.
DISPONE
che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lucera, trasmessa alla Prefettura di Foggia, alla Polizia Locale ed a tutte le altre Forze dell'Ordine, al Servizio 118, per la sua esecuzione, nonché resa pubblica nelle forme e nelle modalità più idonee alla sua massima diffusione.