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Lucera. I dubbi della Niro sull'affidamento al legale con delibera 256 del 2025

LUCERA – La seconda interrogazione la consigliera Francesca Niro – durante la seduta del 7 ottobre scorso – avrebbe voluto in realtà rivolgerla all’assessore al Contenzioso, ma dato che si trattava di materia di legge, avrebbe potuto risponderle anche, a suo parere, lo stesso sindaco Giuseppe Pitta, essendo avvocato.

Si trattava infatti di un affidamento legale in seguito a una delibera, la numero 256 del 21 luglio 2025, che tra l’altro conteneva, a dire di Niro, delle inesattezze, perché vi si leggeva di un fallimento dichiarato dal tribunale di Lucera con sentenza numero 327 del 2025, quando in realtà l’ultima sentenza emessa da questo tribunale risale al 2013 e la procedura fallimentare in questione fu aperta circa vent’anni fa, nel 2005. Ebbene, con questa delibera il dirigente del V Settore aveva liquidato in favore di un avvocato iscritto nella short list, quindi un avvocato del foro di Lucera, l’importo complessivo di euro 34.063 in relazione a un incarico, che nella determina si affermava regolarmente eseguito, finalizzato a ottenere l’ammissione tardiva al passivo del fallimento dell’Alghisa srl del credito di circa 14 milioni, corrispondenti ai costi sostenuti dal Comune per la bonifica dell’area che la società metallurgica occupava.

Questa delibera sollevava però a Niro due ordini di dubbi. La prima perplessità riguardava lo scorrimento della short list, infatti l’articolo 6 dell’avviso pubblico col quale era stata istituita la short list di avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanze legali e patrocinio legale dell’Ente nei procedimenti giudiziali e stragiudiziali, short list tuttora ancora in vigore, imporrebbe il principio della rotazione degli affidamenti. Ebbene, l’individuazione del suddetto avvocato per l’attribuzione di quell’incarico non sarebbe stata possibile, in quanto lo scorrimento della short list non si era esaurito e quindi non erano stati impiegati tutti gli avvocati presenti nella stessa. In secondo luogo, sempre l’articolo 6 – e ciò lasciava la consigliera ancora più perplessa – di quell’avviso pubblico per la short list prevede l’esclusione di anticipazione in favore del legale affidatario se non in riferimento alle spese di giudizio e dunque alle sole spese vive sostenute eventualmente dall’avvocato. Al legale spetta pertanto la liquidazione del corrispettivo soltanto dopo aver portato a termine tutto l’incarico e aver fornito prova del compimento di tutti gli atti difensivi, che le tariffe forensi generalmente dividono in quattro diverse fasi: lo studio della controversia, la fase introduttiva, la fase istruttoria e quella decisionale.

Nella parte iniziale della succitata delibera 256 si leggeva che con una PEC del 4 luglio 2025 l’avvocato in questione aveva comunicato di aver depositato in data 2 luglio presso il tribunale di Foggia il ricorso per l’ammissione del Comune di Lucera al passivo del fallimento della società Alghisa srl, ricorso, peraltro, del quale non c’era traccia agli atti del Comune, in quanto il legale aveva trasmesso all’Ente unicamente un fac-simile di ricorso. Ebbene, tale attività non esauriva tutte le fasi dell’incarico, in quanto, come prevede l’articolo 101 della legge fallimentare, al deposito del ricorso fanno seguito la fissazione da parte del giudice delegato dell’udienza – nella quale il richiedente e il curatore devono comparire –l’istruzione della causa da parte del magistrato e la successiva decisione finale.

Senonché, in base alla dichiarazione dello stesso legale di aver provveduto unicamente al deposito dell’atto introduttivo, sempre nella premessa di quella delibera di liquidazione si affermava la seguente frase, “…Accertato che l’avvocato X ha regolarmente eseguito l’incarico in oggetto…”, a dire di Niro affermazione inesatta, visto che non l’ha eseguito in tutte le sue fasi. Sulla scorta di questo, quindi, si disattendeva il divieto, sempre contemplato nell’articolo della delibera per la costituzione della short list, di corrispondere anticipatamente, se non le spese borsuali, quelle vive sostenute dall’avvocato in questione, mentre l’intero compenso andava liquidato successivamente ad attività conclusa, e invece è stata liquidata la complessiva somma di euro 34.063, gestioni di legge incluse, come appunto da specifica agli atti del Comune, e dunque non soltanto le fasi parzialmente espletate. Tra l’altro, tra le fasi ancora da espletare ce n’è per esempio una molto consistente economicamente, quella istruttoria, che ancora non era stata espletata.

Alla luce di tutto ciò, l’interrogazione di Niro è stata perché si fosse già data la somma per intero. Ricapitolando, dunque, la consigliera ha chiesto lumi relativamente a due aspetti: perché non si fosse fatta scorrere tutta la short list e perché fosse stata liquidata una somma superiore alle operazioni espletate.

Con difficoltà il sindaco ha cercato di essere il più chiaro possibile nella sua risposta, esordendo col dire che Niro aveva detto una serie di inesattezze e cercando quindi di semplificare la questione.

Innanzitutto, come ha spiegato Pitta, la short list così come istituita ha delle regole, date nella delibera indicata dalla consigliera, tra le quali quella di scorrere la short list utilizzando il principio della rotazione. Ciò però «non significa che bisogna scorrerli tutti, bensì che bisogna attuare un principio di rotazione messo in atto dal dirigente». Tuttavia, nel momento in cui il dirigente deve individuare un legale, è chiaro che deve verificare, prima di attingere alla short list, che è stata creata soprattutto per i giudizi minori, il minor rischio per l’Ente. In casi di particolare complessità o importanza, però, lo stesso dirigente può individuare qualunque professionista al di fuori della short list. Nel caso di specie, infatti, si parlava di una causa di 9 milioni e non di 350 euro per una buca, quindi chiaramente il dirigente si era rivolto all’avvocato che riteneva essere capace di portare avanti una procedura di così importante valore, optando dunque per un professionista che più volte aveva difeso il Comune di mostrando di essere valido nel dirigere le cause che gli venivano di volta in volta affidate. «Sinceramente – ha osservato a tal proposito il primo cittadino – preferisco essere difeso da un nostro concittadino che è un noto avvocato di certificata capacità e non magari da un collega alle prime armi di un’altra provincia che nemmeno conosciamo».

Il sindaco ha concluso dicendo di non aver letto la determina di liquidazione, pertanto, «se volete una spiegazione più dettagliata carte alla mano, questa vi può essere fornita anche per iscritto».

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