DIRITTO

Videosorveglianza: ordinanza ingiunzione del Garante privacy nei confronti di un Circolo culturale
L'esperto in materia di Garante della Privacy, Avv. Marco Pagliara, ci sottopone un nuovo caso
Lucera, 29.04.2022 - A seguito di un’ispezione della Polizia Municipale del Comune di Firenze presso un circolo privato veniva accertato che era funzionante un impianto di videosorveglianza, non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, gli agenti appuravano che le telecamere, sei poste all’interno del locale e tre all’esterno e collegate a un sistema informatico interno all’immobile, non erano segnalate da alcun cartello contenente l’informativa e che due delle telecamere esterne presentavano un angolo di visuale orientato verso il marciapiede e la carreggiata di fronte al Circolo.
Pertanto, segnalavano la presunta violazione all’Ufficio del Garante privacy.
Per l’Autorità Garante della privacy l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.
A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.
Per l’Autorità Garante occorre poi considerare che la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un titolare si arresta ai confini si delle aree di propria pertinenza. Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree (vedi in proposito Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27).
Pertanto, sulla base delle attività di verifica eseguite e delle successive valutazioni effettuate l’Ufficio del Garante, ha accertato che il Circolo ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza in violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e in assenza di idonea informativa in spregio a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento.
Infatti, spetta al titolare del trattamento, nel caso di specie da individuarsi nel Circolo, valutare la liceità dello stesso posto in essere mediante le videocamere e informare gli interessati della presenza delle stesse, mediante l’apposizione di idonei cartelli recanti l’informativa, da cui risulti l’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento.
Il trattamento deve inoltre essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.).
Il trattamento di dati personali posto in essere dal Circolo è risultato, pertanto, illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, nonché di “minimizzazione” dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.
Ordinanza di ingiunzione
Per quanto sopra, si è reputato necessario ingiungere al Circolo, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento l’adozione delle misure necessarie a garantire l’informativa agli interessati e a circoscrivere la ripresa alle sole aree di pertinenza.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si è ritenuto di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.
Ovviamente l’importo ingiunto è stato parametrato all’entità trattamento effettuato da un circolo privato quindi al limitato numero di soggetti potenzialmente interessati.
(DPO) Avv. Marco Pagliara
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