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«Quella oggetto del ricorso è questione di diritto, non politica, come qualcuno vuole far credere»
«La regolare costituzione ed assistenza in giudizio dei consiglieri comunali era comunque garantita dalla presenza dei difensori nominati e pienamente legittimati ad interloquire»

Lucera, 28.11.2009 - «Leggiamo con estrema soddisfazione la motivazione della sentenza relativa al ricorso proposto dal sig. Buonavitacola e, senza voler sfociare in scontati trionfalismi o dare adito ad altrettanto facili travisamenti della realtà operati da più parti, riteniamo di dover effettuare qualche precisazione.
Quella oggetto del ricorso è una questione di diritto, non politica, come qualcuno vuole far credere, quindi è ovvio come da tale punto di vista strettamente tecnico le motivazioni addotte in sentenza siano ineccepibili.
In prima istanza giova ricordare che la presunta documentazione richiesta e non ottenuta dal ricorrente è stata comunque acquisita agli atti del giudizio ed il Collegio, secondo quanto riportato nel testo della stessa sentenza, ha potuto prendere in esame tale documentazione e ha posto tale esame a fondamento della decisione, avendo potuto esaminare sia la documentazione allegata alla nota del rag. Patella, che i moduli, effettivamente presentati al Segretario Comunale al momento della presentazione delle liste.
Il Collegio ha affermato, quindi, che la carenza di prova contestata al ricorrente non sia relativa alla documentazione (che, si ripete, comunque era acquisita al giudizio) ma alla mancanza di consapevolezza dei sottoscrittori, che non può essere di certo provata documentalmente.
Né tantomeno possono rilevare ai fini del thema decidendum presunte consulenze tecniche grafologiche, così come chiesto dal ricorrente in sede di discussione, in un giudizio – quello amministrativo – al quale tali istituti sono del tutto estranei, essendo riservati unicamente al giudizio di merito.
A dire del ricorrente, inoltre, a causa della tardiva costituzione del collegio difensivo, i consiglieri non avrebbero avuto alcuna difesa nel giudizio. In risposta a tale affermazione il Sig. Buonavitacola dovrebbe sapere che è giurisprudenza unanime il principio secondo il quale nel giudizio elettorale di primo grado, la scadenza del termine per il deposito delle controdeduzioni non impedisce ai controinteressati la costituzione per svolgere difese orali, quindi, la regolare costituzione ed assistenza in giudizio dei consiglieri comunali era comunque garantita dalla presenza dei difensori nominati e pienamente legittimati ad interloquire, tant’è che ad essere stralciato è stato solo l’atto di costituzione e non la loro effettiva “presenza” nel giudizio.
Ritenendo tuttavia eccessivo ed ingiustificato un tale entusiasmo intorno a quella che, in ogni caso, è una sentenza di rigetto e volendo altresì evitare polemiche senza peraltro abbandonarsi a facili entusiasmi, soprattutto in un ambito, quale quello del diritto, dove – a parere di chi scrive – poche sono le certezze assolute, ci si augura che il già preannunciato ricorso al Consiglio di Stato possa definitivamente fare chiarezza su tale vicenda, dando piena conferma agli assunti del giudice di primo grado.
Cordialmente».

Avv. Giovanni Tucci
Avv. Enricomaria Orsitto
Avv. Andrea Petito



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