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Chiella: «I pareri dell'ex Direttore Generale dott. Dell'Osso erano sempre vincolanti»
«Ho il fondato timore che la Giunta Municipale, il Sindaco ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali abbiano ancora una volta commesso un grave errore di valutazione»

Lucera, 11.03.2010 - «Gentile Direttore,
come ricorderà, il 22 agosto dell’anno scorso, qualche giorno dopo del conferimento al sen. dott. Costantino Dell’Osso della nomina di Direttore Generale del Comune di Lucera, ho espresso alcune riflessioni (sempre sotto l’aspetto giuridico e tecnico-contabile), partendo dal richiamo delle norme statutarie e regolamentari del nostro Comune.
In quell’occasione ebbi a rilevare che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel 2005 sotto la “Giunta Labbate”, registrò un’importantissima e controversa integrazione, dalla “Giunta Dotoli” assolutamente non valutata.
Cosa non sfuggita a Lei, invece, che pubblicò ampi stralci dello Statuto Comunale e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ove venne infatti inserito, a proposito sempre del Direttore Generale, l’art. 12 bis rubricato “Responsabilità gerarchiche – Delega – Avocazione – Sostituzione”.
In quell’occasione, la dott.ssa Franchino verbalizzò (opportunamente!) che, “...per quanto invece attiene all’inserimento del comma 7 allo stesso art. 12 bis, ritiene di dover esprimere parere sfavorevole in quanto la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti, che non dovrebbe far parte neanche del medesimo articolo, è completamente diversa da quelle dei dipendenti, così come è diverso il rapporto di lavoro tra dipendenti e dirigenti e tra dirigenti e Direttore Generale. Mentre nel primo caso, infatti, sussiste una dipendenza di tipo gerarchico degli uni dagli altri, con le ovvie conseguenze in perfetta sintonia con la disciplina dei primi sei commi dell’art. 12 bis, nel secondo caso non esiste rapporto di tal genere tra i Dirigenti ed il Direttore Generale da giustificare poteri propri di un superiore gerarchico.
Un siffatto “parere sfavorevole” reso (si badi bene) dalla Dirigente del competente Servizio all’interno del Regolamento degli Uffici e dei Servizi (un “macigno” ebbi a definirlo allora!), andava a mio avviso subito rivisto e risolto (certamente in favore della Dirigenza Pubblica i cui poteri, responsabilità e prerogative possono essere modificati o integrati soltanto con disposizioni di legge), abrogando immediatamente quel comma, implicitamente ritenuto non conforme alla legge ad ai contratti dalla stessa Dirigente del Servizio Personale, mica da uno degli ultimi dipendenti comunali assunti con “REITERATE PROROGHE”!!!
NON ESSENDO AVVENUTO CIÒ, I PARERI DEL DIRETTORE GENERALE ERANO, DUNQUE, VINCOLANTI PER TUTTI.
Come cittadino utilizzatore del sistema di bilancio, pertanto, ho il fondato timore che la Giunta Municipale, il Sindaco ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali abbiano ancora una volta commesso un grave errore di valutazione che potrebbe arrecare danno e pregiudizio al Comune ed ai cittadini tutti per un eventuale e possibile contenzioso, allorquando hanno, rispettivamente, dato assenso, revocato e posto in essere gli atti consequenziali a danno del Direttore Generale.
Se poi aggiungiamo, secondo quello che si vocifera in Piazza Duomo, che “l’interrompersi del rapporto fiduciario” tra il Sindaco e l’ex Direttore Generale sarebbe avvenuto per un parere (legittimo!) espresso da quest’ultimo, nell’ampio potere previsto dal predetto comma del Regolamento, in ordine alla questione di finanziamenti regionali per il risanamento dei versanti collinari, devo affermare, senza ombra di dubbio, che lo stesso è stato manifestato “nel rispetto dei princi generali dell’ordinamento giuridico” sia in relazione alle attribuzioni del Sindaco previste dall’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e particolarmente in relazione ad un sedicente potere di ordinanza previsto dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 225/1992 in materia di protezione civile che si sarebbe potuto eventualmente giustificare e legittimare dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, avente presente il carattere dell’eccezionalità, come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia, ecc.).
Altro che interruzione del rapporto fiduciario!!!
Cordialmente».

Antonio Chiella



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