‹‹·········


Guida all'uso
Forum
La redazione
Contatti
Links
Indicazioni utili
In giro per Lucera
Le attività
Strade e contrade
Luceriae Historia
Accade in Provincia


Arte
Letteratura
Musica
Religione
Filosofia
Psicologia
Sociologia
Gestalt
Teatro
Cinema
Televisione
Scienze
Diritto
Economia
Storia
Agricoltura
Ambiente
Mestieri
Fuori orario

Barzellette, detti,
aforismi, metafore e parodie…
Raccontate la vostra

Il nesso di causalità nei reati omissivi impropri

L’annosa querelle sul nesso di causalità nei reati omissivi impropri è stato di recente oggetto di un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. pen., sez.un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, con la quale sono stati finalmente sanati i contrasti e le divergenze interpretative, sia dottrinali che giurisprudenziali, sulla esatta individuazione e ricerca della causalità omissiva, con particolare riferimento, tra gli altri, ai casi di responsabilità medica.
Entrando in medias res, l’interrogativo di fondo cui bisogna preliminarmente dare soluzione è se la causalità nei reati omissivi impropri di cui all’art. 40, cpv., c.p. vada risolta secondo le regole e la logica propria dei reati commissivi, seguendo cioè lo schema causale imposto dal primo comma dell’art. 40 c.p., ovvero se debba essere risolta in modo radicalmente differente. In altri termini ci si interroga sulla ammissibilità di quella dottrina per la quale il reato omissivo non sarebbe la mera variante del reato commissivo, da affrontare quindi con le stesse coordinate di quest’ultimo, bensì avrebbe una propria autonomia funzionale e strutturale al punto da qualificarsi come reato ontologicamente differente rispetto a quello commissivo e governato, conseguentemente, da coordinate interpretative radicalmente divergenti rispetto a quelle tradizionali.
Come noto, la causalità nei reati commissivi viene risolta, non senza dissonanze dottrinali per lo più sconfessate dalla giurisprudenza maggioritaria, aderendo alla teoria condizionalistica o dell’equivalenza, temperata dalla disciplina dei decorsi causali atipici di cui all’art. 41, co. 2, c.p. e, soprattutto, dalle leggi scientifiche e statistiche di copertura. Il nesso causale sarebbe ravvisato laddove, assenti decorsi causali alternativi, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica, si accerti, con un grado di assoluta certezza o quantomeno di elevata probabilità, che, procedendo alla eliminazione mentale della condotta posta in essere, l’evento hic et nunc non si sarebbe verificato.
Ora, secondo l’orientamento tradizionale, ai reati omissivi impropri non sarebbe applicabile il meccanismo dell’eliminazione mentale e la formula controfattuale innanzi descritta, e ciò per due ordini di ragione: 1) la causalità omissiva è una causalità che per definizione non ha una caratterizzazione naturalistica. Dal punto di vista naturalistico, che è campo eletto della teoria condizionalistica, la condotta omissiva è una condotta giuridicamente irrilevante; ciò che dà ad essa rilevanza penale è la fictio iuris di cui al cpv. dell’art. 40 c.p.. Quindi la causalità omissiva è una causalità squisitamente normativa, basata sulla finzione legislativa dell’equiparazione di un’inerzia ad un comportamento attivo. 2) la causalità omissiva si fonda su un giudizio ipotetico, non già di tipo storico, basato cioè sugli accadimenti reali, così com’è, invece, per la teoria condizionalistica. Ad una realtà storico-naturalistica si sostituirebbe una realtà ipotetica, di per sé opinabile ed ontologicamente incerta.
(continua)



Scrivete all'amico
Frizzo

Le risposte
del
Frizzo

Fedro e dintorni
Fiabe e racconti seguiti da un breve commento

…u kunde
nannurke
i ditte de
tatarusse
parle kume t'ha
fatte mammete
Altri servizi

Luoghi da visitare
Il Pensatoio
Vendo & Compro
Oggetti smarriti
Newsletter
F.A.Q.