Il
nesso di causalità nei reati omissivi impropri
Lannosa
querelle sul nesso di causalità nei reati omissivi impropri
è stato di recente oggetto di unimportante pronuncia
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. pen., sez.un.,
10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, con la quale sono stati finalmente
sanati i contrasti e le divergenze interpretative, sia dottrinali
che giurisprudenziali, sulla esatta individuazione e ricerca della
causalità omissiva, con particolare riferimento, tra gli
altri, ai casi di responsabilità medica.
Entrando in medias res, linterrogativo di fondo cui bisogna
preliminarmente dare soluzione è se la causalità
nei reati omissivi impropri di cui allart. 40, cpv., c.p.
vada risolta secondo le regole e la logica propria dei reati commissivi,
seguendo cioè lo schema causale imposto dal primo comma
dellart. 40 c.p., ovvero se debba essere risolta in modo
radicalmente differente. In altri termini ci si interroga sulla
ammissibilità di quella dottrina per la quale il reato
omissivo non sarebbe la mera variante del reato commissivo, da
affrontare quindi con le stesse coordinate di questultimo,
bensì avrebbe una propria autonomia funzionale e strutturale
al punto da qualificarsi come reato ontologicamente differente
rispetto a quello commissivo e governato, conseguentemente, da
coordinate interpretative radicalmente divergenti rispetto a quelle
tradizionali.
Come noto, la causalità nei reati commissivi viene risolta,
non senza dissonanze dottrinali per lo più sconfessate
dalla giurisprudenza maggioritaria, aderendo alla teoria condizionalistica
o dellequivalenza, temperata dalla disciplina dei decorsi
causali atipici di cui allart. 41, co. 2, c.p. e, soprattutto,
dalle leggi scientifiche e statistiche di copertura. Il nesso
causale sarebbe ravvisato laddove, assenti decorsi causali alternativi,
alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di
una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica
universale o statistica, si accerti, con un grado di assoluta
certezza o quantomeno di elevata probabilità, che, procedendo
alla eliminazione mentale della condotta posta in essere, levento
hic et nunc non si sarebbe verificato.
Ora, secondo lorientamento tradizionale, ai reati omissivi
impropri non sarebbe applicabile il meccanismo delleliminazione
mentale e la formula controfattuale innanzi descritta, e ciò
per due ordini di ragione: 1) la causalità omissiva è
una causalità che per definizione non ha una caratterizzazione
naturalistica. Dal punto di vista naturalistico, che è
campo eletto della teoria condizionalistica, la condotta omissiva
è una condotta giuridicamente irrilevante; ciò che
dà ad essa rilevanza penale è la fictio iuris di
cui al cpv. dellart. 40 c.p.. Quindi la causalità
omissiva è una causalità squisitamente normativa,
basata sulla finzione legislativa dellequiparazione di uninerzia
ad un comportamento attivo. 2) la causalità omissiva si
fonda su un giudizio ipotetico, non già di tipo storico,
basato cioè sugli accadimenti reali, così comè,
invece, per la teoria condizionalistica. Ad una realtà
storico-naturalistica si sostituirebbe una realtà ipotetica,
di per sé opinabile ed ontologicamente incerta.
(continua)
|