Tutto
il mondo è danno?
Brevi
cenni sulle categorie del danno patrimoniale, morale, biologico
ed esistenziale, così come interpretati dalla teorica tradizionale
Nel nostro
ordinamento sono conosciute fondamentalmente tre tipologie di
danni risarcibili: il danno patrimoniale, cui si riferisce lart.
2043 cod. civ.; il danno non patrimoniale, normato allart.
2059 cod. civ.; ed infine il danno biologico o danno personale
in senso lato, che si presenta rispetto alle precedenti tipologie
di danni come una monade per più versi caratterizzata
da profili di peculiarità e di cui vi è fondamento
nel combinato disposto degli articoli 2043 cod. civ. e 32 Cost..
Ora, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale sono tradizionalmente
definiti come danni-conseguenza, in ciò contrapposti alla
categoria del danno-evento, cui è riferito, invece, il
danno biologico. Secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale
prevalente il nostro ordinamento non ammette la categoria del
risarcimento dei danni puramente patrimoniali, cioè i danni
che non siano consequenziali alla lesione di un interesse giuridicamente
rilevante tutelato dallordinamento, anche al di fuori della
veste del diritto soggettivo assoluto. Affinché un danno
possa essere risarcito è, dunque, necessario che lo stesso
si sia prodotto per effetto e come conseguenza della lesione di
un interesse giuridico meritevole di tutela. Quindi il danno in
quanto tale, come già sottolineato, non è risarcibile
se non laddove sia il frutto della lesione di un interesse giuridicamente
rilevante. Ed in questo si coglie laspetto dellingiustizia
del danno, che, in definitiva, deve derivare da una non giustificata
lesione dellinteresse riconosciuto e tutelato dallordinamento
giuridico; usando unespressione cara alla dottrina, si può
senzaltro dire che il danno deve essere sine iure e contra
ius. Va fatta poi una precisazione a proposito del danno non
patrimoniale: secondo linterpretazione prevalente della
giurisprudenza e dello stesso Giudice delle leggi, per danno non
patrimoniale si intende il c.d. danno morale soggettivo; cioè
il danno che è costituito dalla sofferenza emotiva, psicologica,
dolorosa transeunte, che non assuma i caratteri della vera e propria
patologia, specie della patologia permanente. Il danno morale
è altrimenti definito dalla dottrina tradizionale quale
pecunia doloris, ad indicare la sofferenza psicologica
transeunte che si produce per effetto di un determinato comportamento
illecito, e che non si risolva in una vera e propria patologia.
Accanto a queste due categorie, danno patrimoniale e danno non
patrimoniale inteso questultimo come danno meramente morale,
è individuabile la categoria del danno biologico o, come
alcuni preferiscono, del danno personale nel senso più
ampio del termine. Tale categoria è stata costruita dalla
giurisprudenza come danno-evento, in deroga alla sistematica fin
qui descritta. Si ritiene, cioè, che nellordinamento
costituzionale, sulla base di una norma immediatamente precettiva
comè lart. 32 Cost., la tutela della salute
sia avvertita con una priorità così significativa
e rilevante da rendere inaccettabile che la lesione del bene salute
e quindi la menomazione dellintegrità psico-fisica
possa non essere risarcita limitatamente ai profili meramente
morali, considerando che il danno morale è risarcibile
solo nei casi previsti dalla legge, quindi soltanto in ipotesi
che sono in qualche modo di carattere eccezionale, essenzialmente
nelle ipotesi di reato. Rispondendo alla stessa logica del danno
biologico, nel tentativo di sfuggire alle cesoie dellart.
2059 cod. civ., certa giurisprudenza, specie di merito, ed una
parte progressista della dottrina hanno cercato di superare i
limiti posti alla risarcibilità del danno non patrimoniale
creando la figura del danno esistenziale. Esso sarebbe, quindi,
un danno-evento alla stregua del danno biologico, risarcibile
in base al combinato disposto degli articoli 2043 cod. civ. e
2 Cost.. Pertanto, allargando la costruzione del danno biologico
ad altri diritti fondamentali della persona, si è cercato
di costruire un più ampio genus del danno personale o del
danno esistenziale inteso come danno-evento di cui il danno biologico
ne rappresenti una species. Per mera completezza, si avverte il
lettore che la categoria del danno non patrimoniale ha conosciuto
di recente una radicale e profonda rivisitazione da parte della
giurisprudenza (Cass. 7281/2003, Cass. 7282/2003, Cass. 7283/2003,
Cass. 8828/2003 e Corte Cost. 233/2003), di modo che tutto quanto
finora detto in punto di danno morale, danno biologico e danno
esistenziale sembra ormai appartenere inesorabilmente al passato.
Di tale revirement giurisprudenziale si darà ampiamente
conto in un prossimo contributo.
Dott. Ascanio
Caruso
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