Per
non "dannarsi" l'anima
I
nuovi confini del danno non patrimoniale alla luce delle recenti
pronunce giurisprindenziali.
La Suprema
Corte di Cassazione, con delle recenti pronunce del maggio 2003
(nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828), ha rivoluzionato radicalmente
il tradizionale assetto della risarcibilità dei danni alla
persona, in particolare per quanto concerne gli aspetti non reddituali:
danno morale, danno biologico e danno esistenziale.
Il problema di fondo da cui muove la Corte è rappresentato
dalla insufficienza dellart. 2059 c.c., tradizionalmente
inteso quale mero turbamento transeunte del soggetto (c.d. pecunia
doloris), a garantire unadeguata tutela ai diritti fondanti
della personalità di cui allart. 2 Cost. che non
si risolvano in un danno di natura patrimoniale e che, al tempo
stesso, non possano essere ricondotti al danno morale soggettivo,
essendo limitato, questultimo, ai soli casi in cui il danno
sia conseguenza immediata e diretta di un fatto costituente reato
e di cui il danneggiato dovrà fornire la prova piena degli
elementi costitutivi, senza potersi avvalere, a tal fine, di tecniche
presuntive.
La Cassazione, rinunciando sostanzialmente alla introduzione della
incerta categoria del danno esistenziale, ha cercato di risolvere
la problematica innanzi denunciata attraverso unattenta
e rigorosa calibratura delle tradizionali categorie del danno
patrimoniale e del danno non patrimoniale. Lassunto di base
è rappresentato dal superamento dellorientamento
giurisprudenziale tradizionale (sia di merito che di legittimità)
che faceva coincidere il danno non patrimoniale previsto dallart.
2059 c.c. con il danno morale soggettivo. In altri termini viene
sconfessata la ricostruzione del danno morale ex art. 2059 c.c.
quale mera species del più ampio genus dei danni non patrimoniali
(tra cui anche il danno esistenziale, il danno estetico, ecc.),
finendo così per ricomprendere nel medesimo la risarcibilità dei danni non patrimoniali in senso lato.
In conclusione, per danno non patrimoniale - afferma la Cassazione
- dovranno intendersi tutti quei danni che non hanno valenza economica,
siano essi danni morali soggettivi che danni conseguenti alla
lesione dei diritti della persona aventi natura non patrimoniale,
quali ad esempio il diritto alla riservatezza, il diritto allidentità
personale, i diritti alle relazioni familiari (tra cui lipotesi
dei danni ai congiunti), ecc.. In ciò si sostanzia la nozione
di danno non patrimoniale in senso lato.
La Corte di legittimità, dando uninterpretazione
costituzionalmente orientata dellart. 2059 c.c., sembra
caldeggiare, pertanto, il definitivo abbandono della categoria
del danno esistenziale così come da ultimo prospettata
dalla dottrina e dalla giurisprudenza più progressista,
e ciò in quanto mera superfetazione di una categoria dogmatica
già di per sé sufficiente a completare il quadro
del sistema risarcitorio a base del nostro ordinamento.
A completamento di quanto innanzi riferito, rileva infine il superamento
degli stretti limiti probatori cui lart. 2059 c.c. veniva
assoggettato in punto di risarcimento danni. Assume la Suprema
Corte che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale,
ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non osta più il mancato
positivo accertamento della colpevolezza dellautore del
danno, se solo essa possa ritenersi sussistente in ragione di
una presunzione di legge (come nei casi di cui agli artt. 2051
e 2054 c.c.) e se , ricorrendo in astratto la colpa, il fatto
sarebbe qualificabile come reato.
Dott.
Ascanio Caruso
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