Come
funziona la Giustizia Penale
a
cura dell'Avv. Antonio Dello Preite
A volte ci
capita di vedere, in qualche telegiornale, servizi su fatti di
cronaca giudiziaria che ci lasciano più o meno allibiti:
vedi, ad esempio, i recenti arresti ordinati dallAutorità
Giudiziaria per il caso Parmalat, oppure la cattura di un latitante
o il sequestro di unazienda. Cè una folla di
giornalisti e cè una persona in manette sottobraccio
a due carabinieri che tenta, invano, di coprirsi la faccia con
la giacca o con un giornale. La Giustizia Penale si è messa
in moto: sono state infrante delle leggi e qualcuno ha commesso
un reato. Ma come funziona la macchina della Giustizia?
Per me che sono un avvocato penalista la cosa è abbastanza
scontata, ma per il cittadino della strada certi fatti o risultati
non sono sempre comprensibili. Cercherò, quindi, di spiegare
per grandi linee come si muove la complessa macchina della Giustizia
penale e, successivamente, tornerò a precisare altri aspetti
più specifici.
Tanto per cominciare, deve essere commesso un reato (cioè
un comportamento che la legge vieta e punisce con una pena) e
questo reato deve venire a conoscenza di chi è preposto
a mettere in moto la complessa macchina della Giustizia Penale:
il Magistrato del Pubblico Ministero (più brevemente noto
come PM) che è il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale. Ad esempio: Tizio e Caio commettono una rapina in danno
di Sempronio che denuncia la cosa ai Carabinieri dando una sommaria
descrizione dei due malviventi; i militi fanno rapporto al PM
denunciando il reato. Iniziano così le cosiddette indagini
preliminari: il PM apre un fascicolo, per il momento contro
ignoti, e delega i Carabinieri a svolgere accertamenti su
questo reato.
Passa del tempo, i militari acquisiscono una serie di notizie
ed individuano Tizio e Caio quali possibili autori della rapina;
chiamano Sempronio che li riconosce tramite le foto segnaletiche
: il tutto viene riferito con rapporto al PM. A questo punto,
pare che vi siano sufficienti indizi di colpevolezza a carico
dei due ed il nostro PM li iscrive nel registro degli indagati
e chiede al Giudice per le Indagini preliminari (il cosiddetto
GIP) lemissione di unordinanza di custodia cautelare
in carcere. Il GIP accoglie la richiesta ed emette lordinanza
custodiale: Tizio e Caio vengono arrestati e condotti al più
vicino carcere, restando a disposizione dellAutorità
Giudiziaria e nominano, come loro diritto, un avvocato per la
loro difesa. Comincia così il procedimento penale a carico
di Tizio e Caio, indagati per rapina aggravata in danno di Sempronio.
Essi non saranno ritenuti colpevoli sino alla sentenza definitiva
di condanna e cioè fino a quel momento essi sono presunti
innocenti: questo è un principio sancito dallart.
27 della nostra Costituzione.
Il nostro processo penale è di tipo accusatorio e consta
di due grandi fasi: la prima è costituita dalle fase delle
indagini preliminari e la seconda dalla fase del dibattimento
(il processo vero e proprio dove si acquisiscono le prove in contraddittorio).
Nella prima fase (quella delle indagini), i soggetti sono: 1)
il PM che è il promotore dellazione penale quando
ha la notizia che un reato è stato commesso e deve svolgere
le relative indagini; 2) lindagato - e cioè il soggetto
nei cui confronti vengono svolte le indagini - il quale ha diritto
di essere informato dal PM con il cosiddetto avviso di garanzia
e di nominare, quindi, un difensore; 3) il GIP che garantisce
i diritti dellindagato e del PM con funzione di terzietà rispetto ai due.
Alla fine delle indagini, il PM accumula tutte la fonti di prova
raccolte e, se le ritiene sufficienti per sostenere laccusa,
esercita lazione penale e chiede al GIP la fissazione dellUdienza
preliminare affinché sia disposto il rinvio a giudizio
degli indagati che, da quel momento, non sono più tali
ma diventano imputati oppure, se non sono sufficienti, chiede
al GIP larchiviazione. Se larchiviazione viene accolta,
il processo finisce lì. Se cè la richiesta
di fissazione delludienza preliminare, il Giudice la fissa
e quel giorno, in Camera di Consiglio (non si tratta, cioè,
di unudienza pubblica), compaiono il PM e limputato
con il suo Difensore : da quel momento la persona offesa dal reato
(nel caso che dicevo prima è Sempronio che ha subito la
rapina da parte di Tizio e Caio) può costituirsi parte
civile tramite un suo avvocato per essere risarcita dei danni
subiti. Il PM insiste per il rinvio a Giudizio, il Difensore evidenzia
elementi a favore dellimputato ed il Giudice, se accoglie
la richiesta del PM, rinvia a giudizio limputato innanzi
al Giudice che celebrerà il processo ad un certa udienza;
se, invece, accoglie la tesi del difensore, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere ed il processo finisce lì.
Nelludienza preliminare limputato può chiedere
la definizione del processo tramite i cosiddetti riti alternativi,
cioè tramite il rito abbreviato o tramite lapplicazione
di pena (il cosiddetto patteggiamento). Di queste fasi parlerò
in altra sede. Il giorno fissato per ludienza, limputato
si presenta col suo Avvocato alludienza pubblica al fine
di essere giudicato del reato contestatogli dal PM. Vengono richieste
delle prove - ad esempio testimoni, periti - sia dal PM, sia dallimputato
e sia dalla parte civile: la causa può durare una o più
udienze. La cosa importante è che solo in questa sede si
formano le prove in contraddittorio tra tutte le parti.
Ad esempio: se un testimone ha visto Tizio e Caio rapinare Sempronio
e questo è stato sentito soltanto dai Carabinieri durante
le indagini, siamo di fronte soltanto ad una fonte di prova,
ma non alla prova vera e propria che si svolge nel regolare contraddittorio
delle parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Questo
significa che il testimone non ha deposto anche davanti al difensore
che, nellinteresse dei suoi assistiti, può controinterrogarlo
per verificare che la sua testimonianza sia genuina ed attendibile
e non, ad esempio, insufficiente perché questi è
insicuro o non è certo di aver riconosciuto gli imputati
eccetera.
Alla fine viene svolta la discussione finale: parla per primo
il PM che svolge la sua requisitoria chiedendo le pene di giustizia
se ritiene colpevole limputato, o la sua assoluzione se,
dallacquisizione delle prove, egli stesso le ritiene insufficienti
o inidonee per una richiesta di condanna. Prende la parola il
difensore della parte civile e quindi il difensore degli imputati
che faranno le rispettive arringhe. La parola spetta per ultimo
allimputato se questi la chiede. I Giudici vanno in camera
di consiglio e dopo la decisione emettono la sentenza di condanna
o di assoluzione, leggendo il dispositivo: dopo alcuni giorni
depositeranno la motivazione.
È, questa, la sentenza di 1° grado che è impugnabile
entro i termini di Legge da parte di chi (PM o imputato) non sia
soddisfatto della pronuncia.
Contro quella sentenza, chi ha interesse può proporre appello
(e quindi limputato, se è stato condannato ed il
PM se limputato è stato assolto). Si redige latto
di appello con il quale vengono esposti i motivi secondo i quali
si ritiene che la sentenza di 1° grado sia errata. Dopo un
certo tempo viene chiamata la causa innanzi alla Corte dappello
competente ed anche qui cè una sentenza che può
confermare quella di primo grado oppure riformarla (e cioè
cambiarla) in tutto od in parte. Questa è la sentenza di
2° grado. Anche qui, sia limputato che il PM (che innanzi
alla Corte dAppello si chiama Procuratore Generale o PG)
possono ulteriormente impugnare innanzi alla Corte di Cassazione.
Nello stesso modo, qui, viene fissata un udienza e la Corte può
accogliere in tutto o in parte il ricorso oppure rigettarlo. Se
il ricorso viene accolto, la Corte di Cassazione annulla (donde
il nome: cassare che significa cancellare, annullare)
la sentenza di 2° grado ed il fascicolo torna alla Corte dAppello
affinché il processo sia celebrato nuovamente, ovviamente
davanti a Giudici diversi.
Se il ricorso viene rigettato, la sentenza della Corte dAppello
è confermata e la sentenza diventa irrevocabile (come si
dice in gergo essa è definitiva). Se limputato
fu assolto, la sua innocenza si ritiene ormai definitiva. Se,
invece, egli fu ritenuto colpevole, non è più presunto
innocente, ma da imputato diventa condannato e deve espiare la
pena inflittagli. In questultimo caso gli atti vengono trasmessi
al Procuratore della Repubblica competente che emette ordine di
carcerazione.
Questo è, per grandissime linee, lo svolgimento di un processo
penale. Ritornerò ad illustrare altri grandi temi del processo
penale quali, ad esempio, il giusto processo, i riti alternativi,
i benefici che sono concessi ai detenuti, le misure di prevenzione
eccetera. Spero solo di non averVi annoiato ! Per il momento è tutto e Vi saluto cordialmente.
Avv.
Antonio Dello Preite
|