Quando sussiste la responsabilità dell’ente ospedaliero per inadeguata prestazione resa al paziente?
Il paziente, per ottenere il risarcimento dei danni alla salute subiti dovrà, in primis, fornire la prova del ricovero ospedaliero o della visita ambulatoriale eseguita e dei relativi interventi posti in essere
Lucera, 07.04.2006 - Nel momento in cui un paziente viene accettato in ospedale, per il relativo ricovero o per la visita ambulatoriale, viene ad esistenza un rapporto di natura contrattuale.
Ne discende che l’ente ospedaliero risponde direttamente della imperizia, negligenza e imprudenza del personale alle proprie dipendenze. Le attività sanitarie poste in essere dai medici dell’ospedale, pertanto, sono riconducibili direttamente all’ospedale medesimo (o alla A.U.S.L.). Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, sussiste un obbligo di prestazione da parte del sanitario dipendente nei confronti dei pazienti che non può escludere la professionalità e, quindi, specifici doveri comportamentali. Per quanto concerne, in particolare, il profilo di responsabilità medica attinente all’imperizia, ai sensi della disciplina codicistica e della costante interpretazione giurisprudenziale, la responsabilità medica è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave allorché la prestazione implica la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà che trascendono la preparazione medica o che non hanno raggiunto una univoca interpretazione circa i metodi risolutivi da adottarsi in concreto.
Non può essere sottaciuto, inoltre, che la prestazione medica costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico, dovrà valutarsi la sua prestazione professionale alla luce del parametro della diligenza e non in base al raggiungimento di un ipotetico risultato. In altri termini, il medico non è obbligato a raggiungere un dato risultato, ma solo ad apprestare, diligentemente, i mezzi più idonei a conseguirlo.
Il paziente, per ottenere il risarcimento dei danni alla salute subiti dovrà, in primis, fornire la prova del ricovero ospedaliero o della visita ambulatoriale eseguita e dei relativi interventi posti in essere. Inoltre, sarebbe opportuno provare che l’intervento eseguito o la terapia effettuata erano di facile esecuzione e che in conseguenza della inadeguata esecuzione di essi ne è derivato un esito peggiorativo delle condizioni di salute. Quindi, la sussistenza di un nesso di causalità tra l’insorgenza delle peggiorative condizioni di salute e il trattamento sanitario ricevuto.
L’ente ospedaliero, da parte sua, dovrebbe invece provare, per andare esente da responsabilità, che la prestazione sanitaria è stata eseguita con la dovuta diligenza e che l’esito dannoso è stato provocato da eventi sopravvenuti imprevisti ed imprevedibili.
Marco Pagliara
Avvocato del Foro di Lucera |