Questione: quando sussiste la responsabilità dei genitori e degli insegnanti per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori?
La responsabilità del docente concerne sia il danno che il minore può causare a terzi e sia quello che il minore può provocare a se stesso
Lucera, 12.09.2006 - La responsabilità in esame, che può sussistere in capo ai genitori e agli insegnanti per il fatto illecito dei minori, è (per certi aspetti) un tipo di responsabilità cosiddetta “indiretta”, cioè che può prescindere da un evento di danno direttamente causato dai soggetti civilmente responsabili.
La responsabilità suddetta grava su entrambi i genitori legittimi ed anche su quelli adottivi o naturali che abbiano riconosciuto il figlio.
Il danneggiato, da parte sua, ha l’onere di dimostrare il fatto illecito del minore, la coabitazione dello stesso con i genitori, di cui si assume la responsabilità, e che è mancata, nel caso di specie, una vigilanza (o un’educazione) adeguata, anche in rapporto all’età.
La dottrina prevalente ritiene che si tratti di responsabilità fondata su una presunzione di colpa e, pertanto, il regime della relativa responsabilità è ispirato ad un notevole rigore. Tuttavia, per la giurisprudenza di merito, i genitori possono fornire una prova liberatoria a riguardo dimostrando di aver impartito al figlio minore l’educazione e l’istruzione consone alle sue condizioni sociali e familiari e di aver vigilato sulla di lui condotta in misura adeguata all’età, all’ambiente e al carattere.
Si segnala, inoltre, che sussiste un altro profilo di responsabilità che può essere addebitato ai genitori, quando il minore viene affidato a persona idonea a provvedere alla sua direzione e controllo; si tratta della cosiddetta “culpa in educando”.
L’art. 2048 c.c. prevede, inoltre, al 2° comma, che i precettori (ovvero gli insegnanti e i docenti di qualsiasi ordine e rango) e coloro che insegnano un’arte o un mestiere, sono responsabili dei danni causati dai loro allievi durante il periodo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.
In tal caso, l’art. 61 della legge n. 312 dell’11.07.1980 stabilisce che il danneggiato deve esercitare l’azione risarcitoria nei confronti del Ministro della Pubblica Istruzione. Ne consegue che gli insegnanti statali non possono essere direttamente convenuti in giudizio nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando. Tale normativa, però, è applicabile solo ai docenti che siano alle dipendenze di enti pubblici statali e non a quelli dipendenti di istituzioni private. Nel primo caso, però, lo Stato può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’insegnante qualora sussista il dolo o la colpa grave di quest’ultimo.
Il dovere di vigilare, sotteso alla responsabilità in esame, varia con l’età dei minori (quindi deve essere più rigoroso verso gli alunni della scuola elementare) e non è limitabile al tempo delle lezioni, ma si estende alla ricreazione, alla gite scolastiche e (più in generale) ad ogni attività che venga svolta nei locali della scuola o comunque organizzata dalla medesima.
L’insegnante va esente da qualsivoglia responsabilità se dimostra che, nonostante la sua accorta vigilanza, l’evento non era prevedibile e quindi evitabile.
La responsabilità del docente concerne sia il danno che il minore può causare a terzi e sia quello che il minore può provocare a se stesso.
Marco Pagliara
Avvocato del Foro di Lucera |