Proroga o rinnovo dei contratti per fornitura di beni e servizi tra pubblica amministrazione e soggetti privati
Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propria circolare n. 12 del 13 marzo 2006, ha invitato tutte le Pubbliche Amministrazioni ad espletare le normali procedure negoziali
Lucera, 01.09.2007 - L’art. 23 della legge n. 62 del 18 aprile 2005, che prevede disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea, stabilisce il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, già intercorsi tra soggetti privati e Pubblica Ammninistrazione.
Tale divieto ha una valenza generale e preclusiva sulle altre disposizioni che cercano di eludere il veto (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 31.10.2006 n. 6462).
La ragione della suddetta disposizione di legge (ratio legis) va ricercata nella esigenza di soddisfacimento dell’interesse pubblico, di cui è portatrice appunto la P.A., relativo alla stipula di contratti che garantiscano le migliori prestazioni, da parte del privato, alle condizioni economiche più favorevoli per l’Ente Pubblico.
Il rinnovo e la proroga dei contratti pubblici, invece, consentivano (e consentono) alle Amministrazioni Pubbliche di attribuire sostanzialmente nuovi appalti a privati senza le garanzie che derivano dalle procedure di gara ad evidenza pubblica.
Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propria circolare n. 12 del 13 marzo 2006, ha invitato tutte le Pubbliche Amministrazioni ad espletare le normali procedure negoziali tra le quali, ove sussistano tutte le condizioni necessarie, la trattativa privata, con esclusione quindi del rinnovo automatico, e con l’implicazione della valutazione di offerte di ditte appositamente invitate.
Col D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici) è stato confermato il divieto del rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture e servizi ed è stata sanzionata la violazione del medesimo con la nullità del contratto (che viene dichiarata dal T.A.R. competente per territorio a seguito di ricorso presentato da parte di soggetti interessati).
È utile, infine, chiarire la distinzione tra rinnovo del contratto, che si sostanzia in una nuova negoziazione e quindi in un nuovo rapporto contrattuale, e la proroga dello stesso, che si limita a tenere in vita il contratto scaduto. In riferimento alla proroga si segnala la sussistenza di una disciplina transitoria prevista dal 2° comma dell’art. 23 della sopra citata legge che ha previsto che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della legge. Si rileva, infine, che l’art. 28 della legge 6.02.2007 n. 13 (legge comunitaria 2006) ha abrogato il 3° comma dell’art. 23 della legge n. 62/2005 che regolava una speciale ipotesi di prorogabilità dei contratti de quibus.
Marco Pagliara
Avvocato del Foro di Lucera |