"News giuridiche", a cura dell'avv. Marco Pagliara
In breve: Stop ai danni futili - Aree di parcheggio dei supermercati - Il pubblico ufficiale e la denuncia della notizia di reato - Corruzione
Lucera, 18.09.2009 - La rubrica è rivolta ai lettori, al fine di fornire una prima informazione sulle novità legislative e giurisprudenziali. Non sostituisce l’indispensabile apporto professionale degli operatori del diritto cui si demanda per l’eventuale approfondimento delle materie trattate.
• STOP AI DANNI FUTILI. La Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, sentenza 26 maggio-19 agosto 2009 n. 18356 ha posto un limite alle richieste risarcitorie relative a pregiudizi che non superino la minima soglia di tollerabilità. In particolare, i disagi, le ansie, i fastidi e ogni danno futile o irrisorio che possa essere causato da un comportamento illecito non è più ritenuto meritevole di apprezzamento.
• AREE DI PARCHEGGIO DEI SUPERMERCATI: APPLICABILITÀ DELLE NORME SULL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. LA Corte di Cassazione, sez. III, 23.7.2009 n. 17279 ha confermato che le aree adibite a parcheggio autovetture dei clienti degli ipermercati, seppure di proprietà privata, sono da ritenersi aperte all’uso pubblico. Ne consegue che la circolazione automobilistica all’interno delle stesse è assoggettabile alle norme della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. Pertanto, i soggetti che subissero un danno in conseguenza di un sinistro, potranno richiedere il risarcimento alle compagnie assicuratrici.
• IL PUBBLICO UFFICIALE È VINCOLATO A DENUNCIARE IMMEDIATAMENTE LA NOTIZIA DI REATO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. La Cassazione Penale, sez. VI, sent. N.2009 del 6.7.2009, ha ribadito che il pubblico ufficiale è vincolato alla denuncia non appena sia in grado di individuare gli elementi di reato. In difetto, è configurabile, a suo carico, il reato di cui all’art. 361 c.p. di omessa denuncia di reato.
• CORRUZIONE. Legge 3 agosto 2009 n.116. Ratifica ed esecuzione della Convenzione. È stata data piena esecuzione alla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione adottata dall’Assemblea Generale con risoluzione n. 58/4 del 31.10.2003. La corruzione, è detto nella suddetta Convenzione, minaccia la sicurezza e la stabilità delle società, minando le istituzioni e i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromette lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto. L’art. 7 della Convenzione recepita dallo Stato Italiano prevede che il sistema di reclutamento dei funzionari pubblici deve vertere sui criteri del merito, dell’equità e dell’attitudine, mediante procedure appropriate per selezionare e formare persone chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti particolarmente esposti alla corruzione e, se del caso, per assicurare una rotazione di tali posti. L’art. 9 della Convenzione suddetta dispone che ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi, al fine di prevenire la corruzione. Tali sistemi devono prevedere, in particolare: la diffusione di informazioni sulle gare, la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione; l’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati.
Avv. Marco Pagliara
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