"News giuridiche", a cura dell'avv. Marco Pagliara
In breve: Ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Programmazione fabbisogno del personale - Diffamazione con il mezzo della stampa
Lucera, 31.10.2009 - La rubrica è rivolta ai lettori, al fine di fornire una prima informazione sulle novità legislative e giurisprudenziali. Non sostituisce l’indispensabile apporto professionale degli operatori del diritto cui si demanda per l’eventuale approfondimento delle materie trattate.
Ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Il decreto legge n. 78 del corrente anno 2009, convertito nella legge n. 102/09, ha novellato alcune materie inerenti la pubblica amministrazione, stabilendo (all’art. 9) che i pagamenti devono essere tempestivi, quando i termini siano contrattuali o legali. Ciò al fine di prevenire nuove situazioni debitorie. In particolare, la nuova normativa impone alle pubbliche amministrazioni di adottare, entro la fine dell’anno, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture e appalti. Inoltre, il funzionario, che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, dovrà accertare previamente che i conseguenti pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Il funzionario, potrà incorrere in responsabilità disciplinari e amministrative qualora la difficoltà a far fronte agli obblighi contrattuali assunti dall’Ente sia conseguenza dei suoi mancati accertamenti. L’amministrazione, dal canto suo, dovrà adottare le opportune iniziative per evitare la formazione di debiti e dovrà svolgere una specifica attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse in bilancio.
Programmazione fabbisogno del personale. Il TAR Puglia, Lecce, sezione II, con sentenza 1° luglio 2009 n.1750, ha stabilito che l’atto di programmazione del fabbisogno di personale di una pubblica amministrazione è configurabile come atto pianificatorio delle risorse umane, di natura e carattere generale, ed è pertanto espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Diffamazione con il mezzo della stampa. La Corte di Cassazione, sezione V, con sentenza 13.3.2008 n. 13565, ha sancito che il reato di diffamazione, oggettivamente configurabile dal fatto di definire taluno come “furfante” o “responsabile di furfanterie”, può ritenersi scriminato, in virtù dell’art. 51 del codice penale, quando detta definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si assumano compiute in contrasto con l’interesse collettivo.
Avv. Marco Pagliara
|